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Scopri tutto sulla cittadinanza italiana: il suo significato, i diritti che conferisce, la legge che la regola (L. 91/92) e le modalità di acquisto per discendenza, nascita o naturalizzazione.
La domanda di cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ufficiale del Ministero dell’Interno.
Una volta inoltrata, l’istanza viene:
istruita e valutata dalla Prefettura competente per territorio, che raccoglie la documentazione e svolge le verifiche preliminari;
successivamente trasmessa al Ministero dell’Interno, che decide sull’accoglimento o sul rigetto della domanda.
La cittadinanza italiana può essere acquisita in diversi modi:
Iure sanguinis (per discendenza): si diventa cittadini italiani alla nascita o in seguito ad adozione, se almeno uno dei genitori è cittadino italiano.
Iure soli (per nascita sul territorio): è un’ipotesi residuale che riguarda chi nasce in Italia da genitori apolidi, ignoti o impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo le leggi del loro Paese.
Naturalizzazione: può fare richiesta lo straniero residente in Italia da almeno 10 anni continuativi, purché in possesso di determinati requisiti, come reddito sufficiente, assenza di precedenti penali e assenza di motivi ostativi legati alla sicurezza della Repubblica.
Matrimonio: lo straniero sposato con un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza. La concessione avviene tramite il Prefetto della provincia di residenza.
Passaporto in corso di validità;
Permesso di soggiorno / Carta di soggiorno / Attestazione di iscrizione anagrafica (per cittadini UE);
Carta d’identità e Codice fiscale.
Autocertificazione delle residenze storiche in Italia:
ultimi 10 anni per cittadini extra UE;
ultimi 4 anni per cittadini UE;
Stato di famiglia aggiornato.
Ultime 3 dichiarazioni dei redditi (CUD, 730, Modello Unico).
Redditi minimi richiesti:
€ 8.263,31 per il richiedente singolo;
€ 11.362,05 con un familiare a carico;
€ 516,00 (o 519,46 in alcune tabelle aggiornate) per ogni ulteriore familiare a carico.
Certificato di nascita legalizzato/apostillato con traduzione legalizzata (senza scadenza).
Certificato penale del Paese d’origine e degli eventuali Paesi di residenza precedenti:
validità 6 mesi se emesso nel Paese d’origine;
validità 3 mesi se rilasciato dal Consolato in Italia.
Deroga per chi è entrato in Italia prima dei 14 anni: possibile sostituzione con certificati scolastici.
Per le donne che hanno assunto il cognome del coniuge:
attestazione consolare che certifichi le esatte generalità, se non già indicate nell’atto di nascita.
Obbligatori se non si possiede:
Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure
Accordo di integrazione firmato.
In tal caso è richiesto:
Autocertificazione o copia autenticata di titolo di studio (almeno scuola media inferiore) oppure certificato di conoscenza della lingua italiana livello B1:
se rilasciati da enti pubblici → autocertificazione;
se rilasciati da enti privati/istituti paritari → copia autenticata.
Questionario ministeriale compilato online.
Indicazione della data del primo ingresso in Italia.
Indicazione di un indirizzo nel Paese d’origine.
Contributo obbligatorio di € 250,00 (PagoPA online).
Marca da bollo da € 16,00 (acquistabile presso rivenditori o online su PagoPA).
In alternativa ai certificati di nascita e penale:
Atto notorio rilasciato dal Tribunale che dichiari generalità, assenza di condanne e procedimenti penali;
Copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.
Dal 24 maggio 2025, per ottenere la cittadinanza italiana insieme al genitore che la acquisisce o la riacquisisce, i figli minori conviventi devono rispettare nuove regole:
Il figlio deve essere residente legalmente in Italia da almeno 2 anni continuativi al momento in cui il genitore diventa cittadino.
Se il figlio ha meno di 2 anni, deve essere residente in Italia dalla nascita.
È sempre necessario che il figlio conviva con il genitore alla data dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza.
👉 Se il genitore ha ottenuto o riottenuto la cittadinanza prima del 23 maggio 2025, continua a valere la vecchia disciplina (quindi senza il requisito dei 2 anni).
👉 Hai bisogno di una consulenza specifica?
Ogni caso ha le sue peculiarità. Contattaci per una valutazione personalizzata della tua situazione.